IMU: mancano norme attuative per i separati.
Il Comune di Torino sollecita il Governo a provvedere.

Il Consiglio Comunale di Torino, nell’analizzare le modalità di applicazione della tassa IMU nel caso di persone separate, ha riscontrato alcuni importanti vuoti legislativi che, allo stato attuale, non consentono una tassazione equa dei cittadini che si trovino nella situzione di genitori separati.

Da qui un interessante ordine del giorno che richiama invita il Governo a provvedere affinché i vuoti legislativi siano colmati in sintonia con la normativa esistente e in particolare alla luce di quelle che sono le disposizioni contenute nella legge 54/2006 recante indicazioni per l’affidamento dei figli in caso di separazione dei loro genitori.

Di seguito l’ordine del giorno che sara’ votato nella giornata di oggi 26 giugno 2012.

—–
Consiglio Comunale
2012 02916/002

C I T T À D I T O R I N O

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: “ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2012 02233/013
‘APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)'” PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 4 GIUGNO 2012.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

che in sede di conversione del D. L. n. 201 del 2011, è stato stabilito che per gli anni 2012 e 2013,
la detrazione IMU di Euro 200,00 è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

TENUTO CONTO CHE

– nel caso di genitori separati, mantenendo l’attuale diretto collegamento della definizione di
nucleo familiare con la residenza anagrafica, si consolidano privilegi a vantaggio del genitore
co-residente e la corrispondente penalizzazione dell’altro;
– a titolo esemplificativo, considerando una famiglia separata in cui madre e padre hanno
redditi identici ed ospitano i figli per tempi uguali, solo il genitore presso i quali i figli hanno
la residenza potrà inserirli nel suo nucleo familiare e pertanto godere delle detrazioni previste
per i figli stessi;

VISTO CHE

– non è prevista dall’ordinamento italiano, la doppia residenza e quindi il Giudice, in sede di
separazione deve assegnarne una sola ai figli;
– d’altra parte, la Legge 54/2006 ha stabilito che i figli restano affidati ad entrambi i genitori, che hanno pari diritti e doveri, come del resto sancito dall’articolo 30 della Costituzione che, come l’attuale formulazione dell’articolo 155 del Codice Civile , in condizioni normali non attribuisce ad alcun genitore il titolo od il ruolo di “convivente”, “coresidente” o “collocatario”;

alcuni anni fa, nel vocabolario italiano veniva introdotta la parola “bigenitorialità”, il diritto
naturale del bambino ad avere due genitori ed a mantenere un rapporto stabile con entrambi, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio;

– a sostegno della bigenitorialità si esprime un movimento trasversale, nato dalla base
popolare di madri e padri, nonne e nonni, al quale negli anni hanno aderito insegnanti,
medici pediatri, psicologi, pedagogisti, mediatori, associazioni forensi, nonché il mondo
accademico ed il mondo politico in generale; occorre però lavorare sulla cultura per
accelerare un processo che parte da un’ovvietà puramente biologica, che solo ora diventa
anche psicologica e pedagogica, ma che deve diventare realtà storica;

– è in base a questi principi che alle volte la residenza dei figli viene fissata nell’ex casa
coniugale, ponendo l’obbligo in capo ai genitori con residenza altrove di alternarsi in essa, in
tali casi non viene prevista alcuna detrazione sui genitori che, di fatto, si ripartiscono gli
oneri;

INVITA

Il Governo ad attuare le iniziative che più ritiene opportune affinché sia resa più equa la detrazione per i figli nel caso di genitori separati.

F.to:  Chiara Appendino
Vittorio Bertola
http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti1/atti/testi/2012_02916.pdf

fonte

Letto:1051
Questa voce è stata pubblicata in Primo Piano. Contrassegna il permalink.